Associazioni di Protezione Civile
Le Associazioni sono Organizzazioni di Volontariato di protezione civile costituite ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266.
Le Organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei propri fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico, oltre che da quanto disposto nel codice civile.
Lo statuto adottato o l’atto costitutivo individuano, quale finalità prevalente, l’attività di protezione civile.
Si dotano di codice fiscale o partita IVA
Si caratterizzano per:
Ambito di operatività: (Nazionale, Regionale, Locale)
Specializzazione: (Logistica/gestionale, Cinofili, Subacquei e soccorso nautico, Intervento idrogeologico, Antincendio boschivo, Tele-radiocomunicazioni, Nucleo di pronto intervento di cui all’art. 6 comma 2 L.R. 16/2004, Impianti tecnologici e servizi essenziali, Unità equestri)
Si iscrivono all’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile – Sezione Provinciale oppure alla Sezione Regionale (se in possesso dei requisiti).
Nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, l’intervento dei volontari alle attività operative è consentito solo a coloro i quali:
siano maggiorenni;
non abbiano riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio;
abbiano partecipato ad attività di formazione e di addestramento conformi agli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale.